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Quesito13 maggio 2013 |
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Superficie del locale commerciale |
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DomandaUn'attività commerciale è soggetta a controllo di prevenzione incendi se la sua superficie lorda (comprensiva di servizi e depositi) supera i 400 mq. Il quesito è allora il seguente: nel calcolo della suddetta superficie lorda occorre considerare anche le murature perimetrali all'attività (ancorché incombustibili) oppure, come prassi di definizione di compartimento antincendio (vedi DM 30.11.1983 e DM 09.03.2007) non ha senso considerare le suddette murature?
La questione si pone per una nuova attività commerciale da insediare in locale al piano terra di edificio realizzato in muratura portante: considerando, nella calcola della lorda, solo le murature portanti comprese nel perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento che coincide poi con l'intera attività siamo sotto il limite dei 400 mq; considerando invece anche le murature perimetrali esterne superiamo il valore. Come dobbiamo comportarci? RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito9 maggio 2013 |
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Impianto inserito nel ciclo industriale |
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DomandaUn'azienda che produce prodotti parafarmaceutici possiede una serie di impianti termici, tutti facenti parte del ciclo produttivo, tutti alimentati a gas metano e tutti di potenzialità superiore a 116 kW. In particolare abbiamo: 1) impianti termici per la produzione di acqua calda 2) impianti termici per la produzione di aria calda (per gli impianti di essiccamento) 3) impianti per la produzione di vapore. Vorrei chiarimenti in merito all'applicazione del DM 12/04/1996: a quali impianti termici si applica? Per gli impianti che eventualmente non ricadono nel campo di applicazione del DM 12/04/1996, cosa si applica? RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito8 maggio 2013 |
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Separazione tramite filtro fumo |
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DomandaHo appena presentato due pratiche, una di esame progetto e l'altra di SCIA di non aggravio, relativamente al frazionamento di una parte di un ipermercato, nella quale è stata ricavata una nuova attività commerciale. Per la nuova attività ho richiesto esame progetto e ho ricevuto parere favorevole. Per la SCIA della parte commerciale rimanente, in virtù di un certificato di prevenzione incendi esistente, ho presentato SCIA di non aggravio dichiarando le condizioni generali dell'ipermercato invariate in termini di sicurezza, se non per una diminuzione della superficie di questo irrilevante. Esiste un filtro comune fra le due aree deposito delle due attività. Mi chiedo, essendo due attività commerciali all'interno di un centro commerciale, ed essendo una ipermercato e l'altra assimilabile a grande magazzino, se esiste non pertinenza fra le due attività o se comunque possono essere considerate pertinenti. RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito7 maggio 2013 |
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Mall |
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DomandaUn centro commerciale è composto da tre piani ognuno dei quali di superficie di circa 2.000 mq, un interrato (con attività commerciali, altezza media quattro metri), un piano terra (con attività commerciali, altezza media cinque metri) un primo piano con uffici (altezza media quattro metri).
Una zona centrale di circa 500 mq si configura a tutta altezza comune ai i tre piani dal piano interrato alla copertura. Una situazione del genere consente di catalogare tale zona come una MALL ai sensi del DM 27.07.2010? RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito6 maggio 2013 |
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Vie di esodo del supermercato |
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DomandaNella quantificazione delle lunghezze delle vie di esodo da un supermercato (att. 69A del DPR 151/2011) di superficie maggiore di 400 mq posto a sua volta in un Centro Commerciale ( att.69C DPR 151/11) , quale è la misura da prendere in considerazione nel caso che le uscite di sicurezza del centro commerciale siano sottostanti ad una pensilina esterna (non considerabile " spazio scoperto") avente aggetto di 25 m ed altezza di soli 10 m ed aperta su tre lati? Dalla porta del locale "supermercato " fino al limite della proiezione della pensilina esterna? Oppure dalla porta del locale "supermercato " fino alla uscita di sicurezza posta sotto la pensilina? La zona sottostante la pensilina è aperta su tre lati. RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito3 maggio 2013 |
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Certificazione per l'impianto antincendio del condominio |
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DomandaIn un condominio di otto piani fuori terra (edificio di tipo B), antecedente al 1987, non in possesso di certificato di prevenzione incendi e che non ha mai presentato un progetto da sottoporre a parere di conformità, è presente un impianto ad idranti su ciascun piano e collegato alla rete pubblica (acquedotto).
All'atto della SCIA, è necessario presentare la certificazione del suddetto impianto (modello CERT. IMP. 2012, non essendo ovviamente presente una dichiarazione di conformità), oppure, sussistendo i requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, che non prevede l'obbligo di un impianto antincendio per questa tipologia di edifici, questa certificazione può essere omessa? RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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Quesito3 maggio 2013 |
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Prescrizioni per i pannelli fotovoltaici |
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DomandaDevo progettare un impianto fotovoltaico da posizionare su una copertura industriale prefabbricata in cemento armato di un’azienda che si occupa della produzione di cassette in plastica di varie dimensioni per ortofrutta. L’azienda è già in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità. Siccome a suo tempo furono realizzati molti evacuatori di fumo, cupolini, lucernari sulla copertura, oggi ho dei problemi relativamente all’installazione dei pannelli fotovoltaici dovendo rispettare la distanza di un metro sia dagli evacuatori di fumo che dai cupolini e lucernari in ottemperanza alla circolare VV.F. n. 1324 del 7 febbraio 2012. Premetto che non ho problemi di aerazione e quindi molti cupolini e lucernari potrei chiuderli ma il cliente vorrebbe evitare tale soluzione ed installare i pannelli solari in prossimità ai cupolini e lucernari lasciando la distanza di un metro soltanto dagli evacuatori di fumo e calore.
In realtà la nota ministeriale del 04 maggio 2012 “Chiarimenti …….” ci fa intravvedere uno spiraglio ossia dice che: “Tale indicazione (distanza di 1 m da evacuatori di fumo) è un utile riferimento anche per lucernari, cupolini e simili, fatta salva la possibilità di utilizzare la valutazione del rischio oppure di individuare altre soluzioni nel rispetto degli obiettivi di sicurezza del regolamento UE 305/2011.
Molti Comandi VV.F. ad occhi chiusi prescrivono la distanza di 1 m sia dagli evacuatori di fumo che dai lucernari e simili.
Vi chiedo quali possano essere le considerazioni da approfondire per tale valutazione del rischio che mi consenta di by-passare la limitazione di un metro almeno dai lucernari e cupolini o in alternativa se conoscete possibili soluzioni tecniche, già utilizzate, che mi consentano di ottemperare agli obiettivi di sicurezza del regolamento UE 305/2011. RispostaRisposta accessibile solo ad utenti registrati |
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