Regola tecnica per gli alberghi esistenti fino a 50 posti letto

Anno 6 Nr. 6 - FOGLIO TECNICO del 30/09/2015

È stato pubblicato sulla GU n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto del Ministero dell’Interno 14 luglio 2015, inerente la regola nuova tecnica di prevenzione incendi per le strutture alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il decreto trova applicazione alle strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM, vale a dire il 13 agosto 2015, e si applica nei casi di ristrutturazione, ampliamento, per le parti interessate dall’intervento, comportanti un rifacimento dei solai in misura inferiore al 50% della superficie degli stessi.
Rimane salva la possibilità di riferirsi, in alternativa al disposto del recente DM del 24 luglio, alle indicazioni del DM 9 aprile 1994 e successive modificazioni, in pratica alle disposizioni precedentemente vigenti.
Per le attività alberghiere fino a 50 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, (vale a dire l’11 maggio 1994), il piano di adeguamento previsto dal DM 16 marzo 2012 si applica con le modalità e con le scadenze fissate nello stesso decreto del 2012 ma con riferimento alle prescrizioni della regola tecnica allegata al recente DM 14 luglio 2014.
In pratica le strutture ricettive preesistenti al 1994, con capienza fino a 50 posti letto, devono oggi essere in possesso almeno dei requisiti di cui ai punti 5.3 (impianti elettrici), 6.1 (estintori), 6.3 (rivelazione e allarme), 7 (segnaletica), 8 (gestione della sicurezza) 8.3 (istruzioni di sicurezza), 4.3 (larghezza delle uscite) 4.4 (larghezza totale delle uscite) del DM 14 luglio 2015; dovrà inoltre essere presente nell’attività ricettiva il servizio interno di sicurezza integrativo permanentemente presente durante l’esercizio, come previsto dal DM 16 marzo 2012, art. 5 co. 3, che per le strutture in trattazione corrisponde ad almeno un addetto provvisto di attestato d’idoneità tecnica antincendio, in aggiunta all’ordinaria consistenza della squadra antincendio.
Il nuovo decreto del 24 luglio consente la presenza di attività ricettive in edifici a destinazione mista, come edifici a destinazione civile, nei quali siano presenti attività normalmente funzionali all’uso civile stesso (centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, attività commerciali); diversamente il nuovo decreto non ammette la compresenza nello stesso edificio di attività ricettive e di attività in cui siano utilizzate sostanze o miscele pericolose o in cui si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.

Una novità particolarmente significativa introdotta dal DM è la possibilità, per le attività esistenti fino a 50 posti letto, di comunicare con le attività adiacenti e non pertinenti tramite filtro a prova di fumo, a condizione di mantenere le rispettive vie di esodo indipendenti; tale comunicazione in precedenza non era ammessa dal DM 9 aprile 1994, che prescriveva in ogni caso la separazione strutturale tra attività ricettive e attività non pertinenti.
Inoltre, altro elemento significativo di novità, la classe di resistenza al fuoco per le pareti di separazione fra l’attività ricettiva e le altre attività adiacenti, anziché essere prescritta a priori, viene opportunamente commisurata all’effettiva tipologia dei locali e al carico di incendio degli stessi, con un minimo comunque da garantire di REI 30.
Anche sulle generali caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione viene prescritta una classe minima di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Nel caso in cui la struttura si estenda oltre il quarto piano fuori terra, occorrerà commisurare la resistenza al fuoco delle strutture al carico d’incendio presente nell’attività; in genere però le strutture con un numero di posti letto fino a 50 non raggiungono il quarto piano fuori terra, a meno che non siano inserite ai piani di edifici ad uso civile.
Altra novità importante concerne gli elementi strutturali di copertura: quelli che non collaborano alla statica complessiva del fabbricato possono avere classe di resistenza al fuoco proporzionale al carico d’incendio dei locali sottostanti e comunque al minimo R30, a condizione che non sussista rischio di propagazione di incendio a locali o fabbricati adiacenti; tale soluzione tecnica era in precedenza segnalata dalla Lettera Circolare Ministeriale del 4 aprile 2001 prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B.

Per quanto concerne la reazione al fuoco nei corridoi, disimpegni, scale e rampe, passaggi in genere e in tutti gli spazi non separati (quindi non protetti) rispetto alle vie di esodo il nuovo DM prescrive materiali in classe 1.
Inoltre sempre negli atri, corridoi, passaggi, spazi e locali non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco fino a un massimo del 25% della superficie totale (pavimento più pareti più soffitto) dei locali in cui sono installati; ciò a condizione che il carico di incendio specifico sia non superiore a 175 MJ/mq, e che sia presente un servizio antincendio permanentemente presente costituito da almeno 2 addetti, provvisti a attestato di idoneità tecnica antincendio (ai sensi dell’art. 3 della L. 609 del 28 novembre 1996).
Tale servizio antincendio può essere sostituito da un sistema di estrazione fumi in emergenza, da realizzarsi in conformità alla norme UNI vigenti, che garantisca in caso d’incendio un’altezza di due metri priva di fumi.
In ambienti che non siano passaggi, atri, vie di esodo o ambienti collegati alle stesse, sarà possibile mantenere materiali in classe 2 di reazione al fuoco o in alternativa mantenere materiali non classificati a condizione che detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a R30. In tutti gli ambienti dell’attività ricettiva, inoltre, i tendaggi dovranno essere in classe 1, e i mobili imbottiti lungo le vie di esodo e ambienti collegati in classe 1IM (2IM negli altri ambienti). Potranno essere mantenuti in essere tendaggi e mobili imbottiti non classificati in quantità non superiore al 20% della superficie totale dei locali in cui si trovano (pavimento più pareti più soffitto) a condizione che si tratti di ambienti permanentemente presidiati o in alternativa che il carico di incendio si inferiore a 175 MJ/mq e siano presenti almeno due addetti antincendio con attestato di idoneità tecnica (in alternativa agli addetti antincendio vi è sempre la possibilità di installare un impianto di controllo fumi).
Anche per quanto riguarda gli aspetti inerenti la compartimentazione il decreto introduce importanti novità: infatti, l’attività ricettiva può costituire compartimento unico, e l’eventuale separazione di aree a rischio specifico (quali ad esempio depositi) è prescritta con riferimento al carico di incendio dei locali; il nuovo DM inoltre introduce il concetto che le porte dei locali che si affacciano sulle vie di esodo (anche non tagliafuoco) devono essere tutte provviste di dispositivo di autochiusura.
Per quanto concerne i vani scala viene sempre prevista la classica apertura permanente in sommità di superficie non inferiore a 1 mq, eventualmente protetta dagli agenti atmosferici, con infissi apribili automaticamente in caso di incendio.
Il nuovo DM prevede la possibilità di non istallare l’apertura di aerazione, a condizione che il vano scala sia interamente protetto per tutto il suo sviluppo e che all’interno dello stesso siano installati materiali in classe 0 per almeno il 50% della superficie complessiva del vano scala, e per la restante superficie in classe 1; per le scale protette che però comunicano con l’atrio d’ingresso senza infisso resistente al fuoco, potrà essere realizzato, in luogo dell’apertura di aerazione, un impianto di estrazione fumi che garantisca almeno tre ricambi /ora del volume della scala in emergenza.
Con riferimento alle misure per l’evacuazione in caso d’incendio, il nuovo decreto, oltre all’affollamento derivante evidentemente dal numero dei posti letto, fa correttamente riferimento alle dichiarazioni del titolare dell’attività; la capacità di deflusso viene ammessa pari a 37,5 persone per tutti i piani diversi dal piano terra, mentre per il piano terra rimane pari a 50 persone/modulo.
La capacità di deflusso è elevabile, per i piani diversi dal piano terra, fino a 50, se le scale sono di tipo protetto e se i materiali installati lungo le vie di esodo sono incombustibili o in classe 1 di reazione al fuoco.
Un aspetto significativo del nuovo decreto è il fatto che chiarisca come l’ingombro dei maniglioni antipanico non vada considerato nella larghezza delle vie di esodo.
Altra novità riguarda le strutture ricettive ubicate in edifici a destinazione mista o vincolati o pregevoli, per i quali è consentito che le porte che immettono all’esterno in luogo sicuro non si aprano nel verso dell’esodo alle seguenti condizioni:
• deve essere presente cartellonistica, con traduzione in varie lingue, che espliciti la modalità di apertura delle porte;
• lungo le vie di esodo i materiali devono essere in classe 1 di reazione al fuoco;
• dev’essere presente idonea illuminazione di sicurezza, anche se le vie di esodo non sono ad uso esclusivo dell’attività ricettiva;
• le porte in questione devono essere apribili manualmente anche in assenza di alimentazione elettrica e devono essere provviste di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura.
• il funzionamento di tali porte e le modalità di gestione delle stesse deve essere esplicitato nel piano di emergenza dell’attività;

Negli edifici serviti da due o più scale viene richiesta la protezione della comunicazione fra scale e piani interrati con porte di resistenza al fuoco almeno EI30, provviste di congegno di autochiusura.
I percorsi di esodo fino a luogo sicuro o scala protetta (rispettivamente previsti non superiori a 40 m e 30 m) e le lunghezze dei corridoi ciechi (15 m) possono essere incrementati istallando materiali in classe zero a pavimento e in classe 1 a parete e a soffitto delle vie di esodo, eliminando i tendaggi combustibili e proteggendo le camere con porte EI30.
Per le attività ricettive servite da una sola scala permane l’obbligo della comunicazione con i piani interrati tramite disimpegno REI 60 anche non aerato, mentre per edifici oltre due piani fuori terra la scala deve essere di tipo protetto; la lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere non superiore a 15 m, ma può essere aumentata fino a 30 m complessivi eliminando i tendaggi combustibili, installando a parete e a soffitto materiali incombustibili o in classe 1, e porte delle camere di classe di resistenza al fuoco EI 30.
Per gli edifici che hanno fino a tre piani fuori terra, la scala può non essere protetta se i corridoi non superano la lunghezza di 20 m, i materiali installati a parete e soffitto sono di classe zero o 1 di reazione al fuoco e se non sono presenti tendaggi combustibili.
A particolari condizioni, intervenendo sulle caratteristiche degli arredi delle camere, o eliminando da scale e corridoi i materiali combustibili, è possibile non realizzare scale protette in edifici con quattro piani fuori terra; occorre sempre verificare che il massimo percorso di esodo non sia superiore a 40 m oppure, prevedendo lungo corridoi e vie di esodo materiali a parete e soffitto in classe zero o 1 e l’assenza di tendaggi, a 45 m.
Le attività ricettive fino a 50 posti letto possono essere ubicate in edifici a destinazione mista e possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se l’edificio non ha altezza antincendio superiore a 32 m e l’attività ricettiva è separata dalla scala e dal resto dell’edificio con strutture ed infissi REI/EI 60, e se le comunicazioni della scala promiscua con i piani cantinati è protetta con infissi EI60 e se la scala è provvista di illuminazione di emergenza fino a luogo sicuro.
Ulteriori precauzioni sono previste in funzione della presenza di una o più scale di esodo promiscue, con riferimento alla lunghezza dei corridoi e alla dimensione del compartimento della struttura ricettiva, che in caso di una sola scala promiscua costituente via di esodo per l’albergo non potrà essere superiore a 350 mq.
Ai sensi del DM 14 luglio 2015 sono considerati luoghi a rischio specifico i depositi di superficie superiore a 12 mq e i depositi di qualsiasi superficie in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo, le lavanderie e le stirerie; i locali a rischio specifico devono essere compartimentati in funzione del carico di incendio presente nei locali e devono essere provvisti di idonea aerazione per lo smaltimento dei fumi; il sistema di aerazione per lo smaltimento dei fumi potrà essere naturale o meccanico alimentato in emergenza; in alternativa al sistema di estrazione fumi è possibile ricorrere ad impianti automatici di spegnimento o a un servizio di addetti all’emergenza in numero non inferiore a due, provvisti di attestato di idoneità tecnica.
In sostanza, come già opportunamente previsto per altre attività, i depositi di piccole dimensioni sono stati opportunamente esclusi dall’obbligo di aerazione, spesso non realizzabile nelle strutture ricettive esistenti.
Per i locali deposito fino a 5 mq e con basso carico di incendio si può evitare compartimentazione e aerazione, ma se gli stessi depositi sono ubicati sulle vie di esodo (ad esempio lungo i corridoi) le porte di tutti i locali adiacenti la via di esodo dovranno avere dispositivo di autochiusura.
Una particolare novità è costituita dalla possibilità di installare caminetti a fiamma libera prevedendo condotti di evacuazione fumi a regola d’arte, non posizionando i caminetti in locali adiacenti le vie di esodo, separando i locali del camino rispetto alle vie di esodo con strutture EI 30 e prevedendo una fascia di rispetto priva di materiali combustibili attorno al caminetto.

Altra rilevante novità è che l’impianto idrico antincendio, prima sempre previsto, è ora necessario solo per strutture ubicate oltre il terzo piano fuori terra, e al suo posto sono previsti estintori carrellati da 30 kg in ragione di almeno uno per piano.
Con l’installazione di una colonna a secco, idoneamente segnalata, e di attacco VVF in mandata è possibile prescindere dell’impianto idrico antincendio negli alberghi esistenti fino a 50 posti letto ubicati in edifici oltre i tre piani fuori terra.
Si conclude segnalando che tutte le strutture esistenti con capienza fino a 50 posti letto devono essere, sempre e in ogni caso, protette da idoneo impianto di rilevazione fumi.

Giuseppe Costa - Primo Dirigente – Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso


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