Nuove disposizioni e proroga per le strutture ospedaliere

Anno 6 Nr. 2 - FOGLIO TECNICO del 31/03/2015

È stato recentemente promulgato, sulla gazzetta ufficiale del 25 Marzo 2015, il decreto ministeriale 19 Marzo 2015 riportante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 Settembre 2002”.
In pratica la norma riporta l’aggiornamento tecnico dei titoli III e IV del precedente decreto del 2002, relativi il primo alle strutture ospedaliere esistenti e il secondo alle strutture che erogano assistenza in regime ambulatoriale e alle strutture fino a 25 posti letto; in particolare l’Allegato I del nuovo DM 19.03.2015 sostituisce il Titolo III del decreto 18.09.2002, inerente le strutture ospedaliere esistenti, mentre l’allegato II introduce la nuova regolamentazione per le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale superiore a 500 mq.
La norma specifica inoltre nell'allegato II, Titolo IV, capo I, le norme di sicurezza antincendio previste per le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli amministrativi dei vigili del fuoco ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011; introduce inoltre, con il Titolo V, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio.
In sostanza, mentre il precedente decreto del 2002 prevedeva l’adeguamento delle strutture esistenti entro 5 anni dalla promulgazione dello stesso, quindi entro il 2007, il nuovo decreto consente per le strutture ospedaliere esistenti l’adeguamento entro 9 anni dalla data di entrata in vigore (il 24 Aprile 2015) nonchè entro sei anni per le strutture che erogano prestazioni ambulatoriali.
In particolare l’adeguamento deve avvenire secondo scadenze temporali definite (un anno, tre anni, sei anni, nove anni), producendo per ogni fase di adeguamento apposita SCIA antincendio certificante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per ogni singola scadenza temporale.
Una particolarità è che per le strutture ospedaliere è previsto l’adeguamento a scadenze temporali di uno, tre, sei e nove anni non solo per specifiche tipologie di intervento (adeguamento impianti elettrici, impianti antincendio, strutture, materiali, ecc.) ma anche per lotti di realizzazione, riferiti a specifiche aree dell’edificio, che dovranno essere definite in un idoneo progetto di prevenzione incendi; per ogni lotto deve essere esplicitata l’indipendenza (dal punto di vista antincendio) rispetto al resto dell’edificio, l’autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi antincendio, compartimentazioni, e descrivendo per ogni lotto l’ubicazione e la gestione dell’emergenza antincendio prevista e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.
Da notare ancora come il nuovo decreto introduca al Titolo V un sistema speditivo per il calcolo della consistenza della squadra antincendio delle strutture sanitarie che tiene conto del numero dei piani della struttura, del numero e della superficie dei compartimenti, dei posti letto, dell’altezza antincendio dell’edificio.
Finalmente inoltre, in una norma di prevenzione incendi, viene prescritta la figura del “responsabile tecnico della sicurezza antincendio”, tecnico che ha frequentato il corso antincendio previsto dal DM 5 Agosto 2011, al quale sono assegnati compiti di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle fasi previste; per tale figura dovrà essere indicata la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe previste.

Mario Abate - UIL PA Vigili del Fuoco


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